La Sent. Corte Cost. 23/11/2021, n. 219 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, della L.R. 02/07/2020, n. 10 che aveva modificato la presente lettera.

Si riporta il testo della lettera nella versione precedente:

“a) in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali, provinciali e regionali vigenti o adottati, nonché nei comuni sprovvisti, di tali strumenti, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, alle condizioni e con le modalità previste nella presente legge, sulle unità immobiliari residenziali che abbiano una volumetria già esistente, non superiore a 1000 metri cubi per unità abitativa di volumetria assentita, gli interventi edilizi di ampliamento sono consentiti entro il limite del 15 per cento della superficie lorda, per unità abitativa già esistente degli edifici previsti nell’articolo 3, comma 1, lettera a), fino ad un massimo di 70 metri quadrati di superficie interna netta per unità abitativa. Nel caso di edifici plurifamiliari l’ampliamento è ammesso se realizzato in modo da non modificare sostanzialmente le caratteristiche architettoniche dell’organismo edilizio, conformandolo ad un progetto dell’involucro che sviluppi ed evidenzi, in modo intellegibile e coerente, ogni aspetto inerente sia la situazione preesistente che quella futura per tutte le caratteristiche estetico-formali, ovvero, se si tratta di condominio, l’ampliamento è ammesso quando esso è realizzato con le stesse modalità precedentemente descritte e, comunque, in conformità agli articoli 1120, 1121 e 1122 del codice civile. Sono consentite, altresì, la variazione del numero delle unità immobiliari e la variazione della destinazione d’uso, tra le categorie residenziale, turistico ricettiva e direzionale attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);”.

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