La Sent. Corte Cost. 23/11/2021, n. 219 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della L.R. 02/07/2020, n. 10 che aveva modificato il presente comma.

Si riporta il testo del comma nella versione precedente:

“1. Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 nonché nel presente articolo possono essere realizzati su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018, ivi comprese le unità collabenti regolarmente accatastati presso le rispettive agenzie del territorio oppure per i quali, al momento della richiesta dell'intervento, sia in corso la procedura di accatastamento.”

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