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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 8 - (Individuazione dei comuni che costituiscono l’assemblea)
1. I comuni capoluogo delle quattro province calabresi e il Comune di Reggio Calabria fanno parte di diritto dei quaranta comuni che, ai sensi dell’articolo 6, costituiscono l’assemblea dell’AIC. Fermo quanto disposto al comma 3, gli altri trentacinque comuni sono individuati mediante il procedimento disciplinato dal presente articolo, al quale partecipano i sindaci dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al primo periodo e al comma 3.
2. Al fine di garantire una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale dei comuni delle quattro province calabresi e della Città metropolitana di Reggio Calabria, sulla base delle risultanze ufficiali del censimento della popolazione residente, i comuni di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati in conformità ai parametri indicati nella tabella di cui all’allegato A della presente legge, in relazione alle seguenti fasce demografiche:
a) popolazione maggiore o uguale a 15.001 abitanti;
b) popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti;
c) popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
d) popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;
e) popolazione minore o uguale a 1.000 abitanti.
3. Nel caso in cui un comune sia l’unico appartenente a una delle fasce demografiche di cui al comma 2, esso fa parte di diritto dell’assemblea.
4. L’individuazione dei comuni che costituiscono l’assemblea è effettuata nell’ambito dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 3.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è fissata la data, di cui al comma 10, secondo periodo, per lo svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l’assemblea, in una domenica compresa tra il decimo e il quarantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 2. Col medesimo decreto sono individuate le sezioni da istituire presso ciascun seggio ai sensi del comma 9.
6. Tra la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria del decreto di cui al comma 5 e la data fissata ai sensi del medesimo comma devono intercorrere non meno di trenta giorni.
7. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo le quattro province calabresi e la Città metropolitana di Reggio Calabria costituiscono ciascuna una circoscrizione territoriale, per come specificato nella tabella di cui all’allegato A.
8. Le operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l’assemblea sono effettuate nell’ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 7. A tal fine presso la sede di ciascuno dei comuni capoluogo delle quattro province calabresi e presso la sede del Comune di Reggio Calabria è istituito un seggio.
9. Presso i seggi di cui al comma 8, secondo periodo, è istituita una sezione per ciascuna delle fasce demografiche in relazione alle quali, in base alla tabella di cui all’allegato A e tenuto conto di quanto disposto dal comma 3, si deve procedere all’individuazione di uno o più comuni.
10. L’individuazione dei comuni che costituiscono l’assemblea è effettuata con voto diretto, libero e segreto dei sindaci di cui al comma 1, secondo periodo. Le operazioni sono svolte contemporaneamente e in unica giornata, tra le ore 8 e le ore 22, presso i seggi istituiti ai sensi del comma 8, secondo periodo, nelle sezioni di cui al comma 9. Le schede sono fornite a cura dei comuni di cui al comma 8, secondo periodo. Ciascuno dei sindaci di cui al comma 1, secondo periodo, può esprimere una sola preferenza, nell’ambito dei comuni, di cui al comma 4, ricompresi nella stessa circoscrizione territoriale e nella stessa fascia demografica del comune di appartenenza dei sindaci predetti.
11. Per ciascuna delle sezioni di cui al comma 8 risultano individuati quali comuni che costituiscono l’assemblea i comuni che hanno riportato il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza del numero di comuni da individuare in relazione alla sezione medesima in base alla tabella di cui all’allegato A. Nel caso di parità di preferenze tra più comuni l’ordine progressivo è determinato in base al maggior valore della popolazione residente in tali comuni secondo i dati dell’ultimo censimento.
12. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla data di svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo:
a) sono convalidati i risultati delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l’assemblea e sono determinati i comuni medesimi;
b) è indetta la prima seduta dell’assemblea conseguente alle operazioni di cui al presente articolo.
13. I componenti dell’assemblea cessano dalla carica per effetto dell’insediamento dei nuovi componenti nella seduta di cui al comma 12, lettera b), ed esercitano le loro funzioni fino al ventesimo giorno antecedente alla data fissata ai sensi del comma 5, primo periodo.
14. L’assemblea disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono la stessa assemblea.
15. Con regolamento della Giunta regionale può essere modificata la tabella di cui all’allegato A, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, primo periodo, nonché dai commi 1, 2, 3 e 7 del presente articolo, qualora la variazione delle risultanze ufficiali del censimento della popolazione residente, con riferimento all’anno precedente a quello in cui vengono effettuate le operazioni per il rinnovo della composizione dell’assemblea dell’AIC, comporti una diversa determinazione dei valori espressi nella tabella predetta in relazione alle fasce demografiche e alle circoscrizioni territoriali.”
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