Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.R. 20/04/2022, n. 10, così recitava:

“Art. 23 - (Relazione annuale)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da inviare all’assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai consigli comunali dei comuni rientranti nell’ambito territoriale ottimale nonché al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.

2. La relazione di cui al comma 1, illustra:

a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;

b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;

c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;

d) le caratteristiche delle tariffe applicate e le entrate del gettito tariffario.”

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