N19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.R. 20/04/2022, n. 10, così recitava:

“Art. 22 - (Poteri sostitutivi)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione vigila sulle attività dell’ente di governo dell’ambito e, in caso di inadempimento, ovvero nella ipotesi di accertata inerzia nell’adozione di tutti gli atti relativi all’organizzazione del servizio idrico integrato nonché di quelli necessari a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un Commissario ad acta che provvede in sostituzione, rispettivamente, degli enti d’ambito o dei comuni inadempienti.”

Dalla redazione