Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.R. 20/04/2022, n. 10, così recitava:

“Art. 15 - (Vigilanza e controllo sul soggetto gestore)

1. L’AIC vigila sull’attività del soggetto gestore, secondo quanto previsto all’articolo 152 del d.lgs. 152/2006.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale dell’AIC redige una relazione con i contenuti di cui al comma 3, da inviare all’assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa alla Regione ed ai comuni.

3. La relazione illustra:

a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;

b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;

c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;

d) la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario;

e) la situazione relativa allo svolgimento delle funzioni.”

Dalla redazione