Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.R. 20/04/2022, n. 10, così recitava:

“Art. 13 - (Funzionamento delle CTZ)

1. Le deliberazioni di ciascuna CTZ sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci o loro delegati che la compongono a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nella zona di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.

2. Le CTZ sono presiedute dai presidenti delle province rispettivamente competenti per territorio o dal Sindaco metropolitano di Reggio Calabria i quali provvedono alla loro convocazione.

3. I sindaci o i loro delegati, i presidenti delle province ed il Sindaco metropolitano che partecipano alle riunioni delle conferenze non percepiscono alcuna indennità.”

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