Articolo abrogato dalla L.R. 19/02/2001, n. 5.

L’articolo 37 così recitava:

“Art. 37 - Istituzione dell'Osservatorio sul mercato del lavoro

La Regione, nel rispetto dell'attività degli uffici statali istituzionalmente competenti in materia, promuove e coordina una attività di osservazione permanente sul mercato del lavoro, al fine di conoscere, mediante studi e rilevazioni sistematiche, i termini quantitativi e qualitativi delle componenti strutturali della domanda e dell'offerta del lavoro e le relative dinamiche, necessari per assolvere alle funzioni di programmazione, di interventi di orientamento e di formazione professionale, di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1975, n. 845.

Per realizzare gli scopi di cui al comma precedente viene attivato l'ufficio «Osservatorio sul mercato del lavoro» presso l'Assessorato regionale alla formazione professionale.”

Dalla redazione