N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 19/02/2001, n. 5.

L’articolo 37 così recitava:

“Art. 37 - Istituzione dell'Osservatorio sul mercato del lavoro

La Regione, nel rispetto dell'attività degli uffici statali istituzionalmente competenti in materia, promuove e coordina una attività di osservazione permanente sul mercato del lavoro, al fine di conoscere, mediante studi e rilevazioni sistematiche, i termini quantitativi e qualitativi delle componenti strutturali della domanda e dell'offerta del lavoro e le relative dinamiche, necessari per assolvere alle funzioni di programmazione, di interventi di orientamento e di formazione professionale, di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1975, n. 845.

Per realizzare gli scopi di cui al comma precedente viene attivato l'ufficio «Osservatorio sul mercato del lavoro» presso l'Assessorato regionale alla formazione professionale.”

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