N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 31/03/2009, n. 10 e, successivamente, abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 02/02/2024, n. 4, così recitava:

"Art. 28 - (Canoni e corrispettivi)

1. Il prezzo di legittimazione delle aree è determinato per ogni metro quadrato in ragione del valore medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, come determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, con fissazione di somme pari al:

a) 30% del valore sopra citato, per le aree edificabili, edificate o con destinazione commerciale o industriale;

b) 20% del suddetto valore, per gli edifici destinati a prima casa, del richiedente o del coniuge anche separato o divorziato ovvero di discendenti in linea retta di secondo grado.

2. Ai sensi del comma precedente, per le aree edificate si calcolano le superfici dell'area di sedime del fabbricato e le relative pertinenze.

3. Il prezzo di affrancazione e di liquidazione delle aree è determinato nella misura pari al cinquanta per cento delle somme determinate ai sensi dei comma precedenti.

4. Il prezzo di affrancazione delle aree edificate di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti legittimati attraverso un canone agevolato in via rateale suddivisibile in sei mensilità.

5. Il valore del canone, dell’affrancazione o della legittimazione delle terre agricole soggette ad usi civici non può essere superiore a quello delle aree edificabili."

Dalla redazione