Articolo abrogato dall'art. 4-bis, comma 1, della L.R. 27/12/2023, n. 62, a decorrere dal 20/03/2024, così recitava:

"Art. 12 - (Disposizioni in materia di società partecipate e di Enti subregionali)

1. La realizzazione della riduzione degli oneri finanziari degli Enti subregionali, per come indicato all’art. 9, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è garantita dalla riduzione del 20 per cento dei trasferimenti regionali agli Enti strumentali, nonché dalle riduzioni di spesa disciplinate nel presente Titolo."

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