Articolo abrogato dall’art. 28, comma 2, della L.R. 15/12/2021, n. 59, così recitava:

“Articolo 33 - Attività su aree con accertato superamento delle CSC

1. Le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed impianti e al loro esercizio in siti con accertato superamento delle CSC sono rilasciate da parte delle rispettive Autorità procedenti a condizione che dette opere e impianti siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente e di bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

2. La verifica delle condizioni di cui al comma 1 è di competenza della Conferenza di servizi di cui all'art. 242 del Decreto, che si esprime a seguito di istanza del richiedente, successivamente all'esito della caratterizzazione del sito ai sensi dell'art. 242 del Decreto.

3. L'assegnazione di finanziamenti pubblici da parte della Regione per iniziative produttive sui siti di cui al comma 1, è concessa solo ad esito positivo della verifica di cui al comma 2.

4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo gli interventi di cui all'articolo 34, commi 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164.”

Dalla redazione