Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 24/10/2024, n. 34, così recitava:

"Articolo 12 - Partecipazione della Regione Basilicata alla “Fondazione CIVICA - Centro Interdisciplinare per la Valorizzazione Innovativa, la Conservazione e l’Accessibilità

1. Per l’esercizio 2024, la Regione Basilicata aderisce in qualità di “Fondatore Istituzionale” alla fondazione di partecipazione denominata “Fondazione CIVICA - Centro Interdisciplinare per la Valorizzazione Innovativa, la Conservazione e l’Accessibilità” ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 97 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2016”, con contributo determinato nella misura massima di euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, si provvede a valere sulla Missione 1, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026."

Dalla redazione