Comma sostituito dall’art. 54, comma 1, della L.R. 30/12/2009, n. 42.

In seguito la Sent. Corte Cost. 03/03/2011, n. 67 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, della L.R. 30/12/2009, n. 42 che aveva sostituito il presente comma.

Si riporta il testo del comma nella versione precedente:

“3. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è consentita la realizzazione:

a) degli impianti fotovoltaici;

a.1 - incentivati in Conto energia di cui al DM 6 febbraio 2006 e DM 28 lugio 2005;

a.2 - integrati o parzialmente integrati ai sensi del DM 19 febbraio 2007;

a.3 - di cui ai bandi già emanati dalla Regione;

a.4 - non integrati di cui siano soggetti responsabili, ai sensi del DM 19.02.07, Enti Pubblici o Società a capitale interamente pubblico e che siano realizzati su terreni nella titolarità dei predetti soggetti classificati al demanio regionale ovvero a patrimonio regionale, provinciale o comunale;

a.5 - di potenza fino a 1 MW nell'ipotesi che vengano realizzati in aree industriali o come riqualificazione di cave e discariche e fino a 500 KW in aree agricole con caratteristiche disciplinate dal comma 5;

b) degli impianti minieolici con potenza nominale installata complessiva non superiore a 1 MW e per un numero massimo di cinque aerogeneratori; purché non vengano realizzati nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC - e zone di protezione speciale - ZPS) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e regionali, nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006;

c) degli impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biomassa vegetale con una potenza elettrica installata non superiore a 500 kW e in aree agricole ed industriali;

d) delle centraline idroelettriche di potenza complessiva non superiore a 250 kW;

e) degli impianti realizzati nei limiti della potenza già autorizzata in sostituzione o in conversione di quelli in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge; nei processi di riconversione è consentito l'utilizzo di origine vegetale e biocarburanti di origine vegetale.”

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