Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 24/11/1997, n. 46 e, successivamente, abrogato dall'art. 11, comma 7, della L.R. 14/07/2006, n. 11, così recitava:

"1. la Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale, esercita la vigilanza sull'amministrazione delle ATER e può disporre ispezioni e verifiche ai fini dell'accertamento delle circostanze di cui al comma 2 dell'art. 7 della presente legge ovvero, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 9 o per altri gravi motivi.

2. Sono soggetti a controllo di legittimità e di merito da parte del Consiglio Regionale i seguenti atti delle ATER:

- lo Statuto, i regolamenti e l'ordinamento degli Uffici e del Personale;

- il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

Per il controllo dei predetti atti si applicano le norme previste dalla L.R. 16.5.1991 n. 10."

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