Articolo abrogato dall’art. 26, comma 8, della L.R. 30/04/2014, n. 8, così recitava:

"Art. 15 (Modifica alla L.R. 10.11.1998 n. 42 “Norme in materia forestale” - art. 4 “Attribuzione delle funzioni) — 1. Il comma 1 dell’articolo 4 della L.R. 10.11.1998 n. 42 è così modificato: “1. Nelle more della definitiva e complessiva riorganizzazione del settore forestale, l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è attuato per ambiti territoriali coincidenti con le Aree Programma, mediante i Comuni in forma singola o associata, di concerto con gli enti Statali e Regionali di gestione di Parchi Naturali. Per le attività che insistono sul territorio dei Comuni Capoluogo le relative funzioni possono essere delegate alle Amministrazioni Provinciali”.

2. Con atto della Giunta regionale, nelle more dell’organizzazione delle Aree Programma è definito il Comune al quale sono delegate le funzioni tecnico-amministrative derivanti dalla Legge 42/98, funzionalmente svolte dal personale di cui all’articolo 28 della L.R. 04.08.2011 n. 17 mediante la costituzione di specifici nuclei di forestazione."

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