Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, della L.R. 30/04/2014, n. 7, così recitava:

Art. 6 (Consulenza e supporto alla Giunta Regionale) - 1. Per gli adempimenti di cui al precedente art. 4, ed al fine di fornire una costante assistenza e supporto alla Giunta Regionale anche per i propri adempimenti connessi al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, è costituito un Comitato di Coordinamento, attestato al Dipartimento Presidenza della Giunta.

2. Il Comitato è composto da un componente di ciascuno dei seguenti dipartimenti: Presidenza della Giunta; Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica; Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità; Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità; Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana.

3. L’Ufficio Regionale competente, anche per gli adempimenti di cui al precedente art. 5, trasmette copia dell’esito della conferenza dei servizi, di cui all’art. 12 del D.Lgs 387/2003, per consentire a tale Comitato di formulare eventuali osservazioni a supporto delle valutazioni e degli atti conseguenti di competenza della Giunta Regionale.”.

Dalla redazione