Articolo modificato dall’art. 42, comma 2, della L.R. 08/08/2012, n. 16 e, successivamente, abrogato dall’art. 3, comma 1, della L.R. 02/09/1991, n. 16, così recitava:

“Art. 9 - Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come combustibile e imposta sostitutiva per le utenze esenti

1. Le disposizioni della L.R. 2.09.1991, n. 16, come modificata dalla L.R. 13.01.1993, n.1, sono sostituite dalle seguenti:

"Articolo 1 - Ambito di applicazione

L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile (ARISGAM), istituita dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 14 Giugno 1990, n. 158 e successivo Decreto Legislativo 21.12.1990, n. 398, Capo II, si applica, ai sensi dell'art. 9, commi da 5 a 9, del Decreto-Legge 19.11.1992, n. 440 e successivi provvedimenti legislativi in materia, anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate dall'art. 6 comma 3 del Decreto-Legge 15.09.1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.11.1990, n. 331. Per le utenze esenti si applica l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale di cui al comma precedente.

Articolo 2 - Soggetti passivi

L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e l'imposta regionale sostitutiva di cui al precedente articolo sono dovute dai soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori.

Articolo 3 - Base imponibile e misura delle aliquote

1. La base imponibile è costituita dal gas metano, in metri cubi, erogato nel territorio della Regione.

2. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano è fissata in misura pari alla metà del corrispondente tributo erariale e in nessun caso potrà essere inferiore a € 0,0051646 al metro cubo e superiore a € 0,0258228.

3. Con la stessa decorrenza, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale per le utenze esenti è determinata nella misura di € 0,0258228 al metro cubo.

Articolo 4 - Modalità e termini di pagamento delle imposte

1. I soggetti di cui al precedente art. 2 versano le imposte dovute alla Regione Basilicata in conformità alle modalità previste dall'art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo 21.12.1990, n. 398 e dall'art. 26 comma 8 del Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504, che fissa i termini per il pagamento dell'imposta erariale di consumo sul gas metano.

2. I soggetti obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva sono tenuti a comunicare alla Regione, l'elenco dei nuovi clienti entro trenta giorni dall'acquisizione.

3. Nell'ipotesi in cui l'acquisizione di nuovi clienti determini una variazione superiore al 10% della rata di acconto mensile calcolata, la stessa è integrata nei successivi trenta giorni.

4. I soggetti erogatori del gas metano sono tenuti a prestare alla Regione una cauzione nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del richiamato Decreto Legislativo 21.12.1990, n. 398 e nella stessa percentuale prescritta per l'imposta erariale di consumo sul gas metano a norma dell'art. 26 comma 7 del Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504. La cauzione può essere prestata anche mediante polizza fidejussoria o garanzia bancaria.

5. La cauzione di cui al comma precedente deve essere integrata allorché si verifichi un aumento superiore al 10% dell'importo della cauzione prestata.

Articolo 5 - Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale

1. I soggetti erogatori del gas metano sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale di consumo secondo le prescrizioni contenute nell'art. 26 comma 8 del Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'obbligo della presentazione della dichiarazione annuale di consumo sussiste anche quando non sia stato fatturato alcun consumo o non sia sorto il debito di imposta.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata alla struttura regionale competente in materia tributaria entro l'ultimo giorno del mese di Febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Articolo 6 - Accertamento, liquidazione, riscossione e contabilizzazione della tassa

All'accertamento, liquidazione, riscossione e contabilizzazione della tassa provvede la struttura regionale competente in materia tributaria. Per l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e la riscossione coattiva derivanti da infrazioni alla disciplina dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva di cui al precedente art. 1, si applicano le norme contenute nel capo II Decreto Legislativo 21.12.1990 n. 398, nel Decreto Legislativo 26.10.1995 n. 504, nel Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 471 e nel Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 472 e successive modifiche e integrazioni. L'azione della Regione per il recupero dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva si prescrive nei termini previsti dalla legislazione statale in materia.

Articolo 7 - Rimborsi

1. Il diritto dei soggetti passivi di cui all'art. 2 della presente legge al rimborso dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva indebitamente pagate si prescrivono nei termini previsti dalla legislazione statale in materia.

Articolo 8 - Sanzioni

1. Per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale di consumo di cui all'art. 5 della presente legge si applica, ai sensi dell'art.50, comma 1 del Decreto Legislativo 26.10.1995, n.504, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1.549,00.

2. Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto mensile o dell'importo a conguaglio, ai sensi dell'art.13, comma 1 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n.471, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, oltre al versamento degli interessi legali calcolati in base al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali e di un'indennità di mora del 6%, riducibile al 2% se si adempie entro 5 giorni dalla data di scadenza in virtù dell'art. 3, comma 3 del richiamato Decreto Legislativo 26.10.1995, n.504.

3. Per il mancato adeguamento della cauzione, prevista dal comma 5 dell'art. 4 della presente legge, si applica una sanzione amministrativa, pari al 30% della somma non adeguata, oltre agli interessi legali e moratori disciplinati dal comma precedente.

Articolo 9 - Ravvedimento

1. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale di consumo, di omesso o insufficiente versamento dell'acconto mensile o dell'importo a conguaglio e di mancato adeguamento del deposito cauzionale, i soggetti obbligati possono avvalersi della procedura del ravvedimento disciplinata dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472."

2. Le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva di cui alla L.R. 2 settembre 1991, n. 16, come modificata dal comma 1 del presente articolo, sono confermate per l'anno 2004. In assenza di disposizioni di variazione, le medesime aliquote sono confermate anche per gli esercizi successivi.”

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