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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 29 - Norme transitorie applicabili nelle aree industriali
1. Fino all’entrata in vigore della legge di cui all’articolo 33 della Legge Regionale 5 febbraio 2010, n. 18 , finalizzata a completare la riforma dei Consorzi per lo sviluppo industriale, ed allo scopo di assicurare l’ordinato svolgimento delle attività produttive, nelle aree industriali esistenti, come perimetrate alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Nelle aree industriali di cui al comma 1, l'attività edilizia continua ad essere regolata dalle previsioni dei piani territoriali dei consorzi e dei relativi piani attuativi disciplinati ai sensi dell’art. 7 della L.R. 3 novembre 1998, n. 41. Sono fatti salvi i termini di efficacia temporale degli stessi ai soli effetti conformativi della proprietà.[N=2]
3. Le varianti ai piani di cui al precedente comma 2 sono adottate, esperita la fase di concertazione di cui all’art. 24 della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 , dal consiglio di amministrazione del Consorzio territorialmente competente.
4. Ai fini dell’adozione delle varianti di cui al precedente comma 3, il Consorzio territorialmente competente sottopone le varianti medesime alle procedure di verifica di coerenza rispetto al piano urbanistico di livello superiore e di verifica di compatibilità alla Carta regionale dei suoli, ove vigente, di cui all’art. 30 della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23.
5. La Giunta regionale, espletate le procedure di partecipazione per osservazione di cui all’art. 9, comma 2, della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23, approva le varianti di cui al comma 3 del presente articolo entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, motivando le determinazioni assunte in ordine agli esiti delle procedure di partecipazione per osservazione e di verifica di coerenza e di compatibilità attivate.
6. In deroga a quanto stabilito dai precedenti commi 3, 4 e 5, anche su istanza degli operatori economici insediati o che intendano insediarsi nell’area, le varianti sono adottate e, previo espletamento delle procedure di partecipazione per osservazione di cui all’art. 9, comma 2, della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23, approvate dal consiglio di amministrazione del Consorzio territorialmente competente, qualora sussistano una o più delle seguenti fattispecie:
a) varianti dirette a localizzare o a prevedere una diversa localizzazione di opere pubbliche ovvero di pubblica utilità o, comunque, di interventi finalizzati al soddisfacimento di esigenze collettive degli operatori insediati nell’area, anche laddove comportino modifiche dei relativi parametri urbanistici ed edilizi, fermo restando quanto stabilito nella successiva lettera d);
b) varianti volte ad adeguare le originarie previsioni di localizzazione alle risultanze della progettazione esecutiva di opere pubbliche ovvero di pubblica utilità;
c) varianti finalizzate ad apportare modifiche che, sulla scorta di rilevazioni cartografiche aggiornate, dell’effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi o delle risultanze catastali, siano necessarie per consentire l’attuazione delle previsioni urbanistiche, anche mediante rettifica della delimitazione tra zone omogenee diverse;
d) varianti che, nel loro complesso, prevedano un incremento del peso insediativo in misura non superiore al 10% di quello esistente alla data di entrata in vigore della presente legge;
e) varianti che, fermo restando quanto stabilito nella successiva lettera g) e qualora siano motivate dall’esigenza di migliorare l’esercizio delle attività produttive, comportino modifiche dell’ingombro della superficie coperta utilizzabile, in misura tale che la superficie complessivamente coperta non risulti comunque superiore al 50% di quella del lotto o dei lotti contigui nella disponibilità dell’operatore economico interessato;
f) varianti dirette a specificare la normativa di piano nonché a renderla congruente con la normativa eventualmente sopravvenuta;
g) varianti che prevedano modifiche alle distanze dai confini, purché nel rispetto di quelle dettate dal codice civile.
7. Ai fini del presente articolo, tra i soggetti di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23, sono ricompresi i Consorzi per lo sviluppo industriale.
8. Le varianti adottate alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvate sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo."
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