Articolo abrogato dalla L.R. 03/03/2021, n. 7, così recitava:

"Art. 18 - Modifiche all’art. 17 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 “Istituzione dell'agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata).”

1. Dopo il comma 2 dell’art. 17 della legge Regionale 13 maggio 2016, n. 9 sono aggiunti i seguenti commi:

“2bis. Il contributo ordinario annuale di cui all’art. 12 comma 1 lettera a) della presente legge, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 è determinato nell’importo massimo di euro 1.000.000,00.

2ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 2 bis si fa fronte con le risorse iscritte a valere sulla Missione 15 – Programma 01.”."

Dalla redazione