Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 07/08/2002, n. 35; modificato dall'art. 39, comma 3, della L.R. 27/01/2005, n. 5; dall’art. 23, comma 1, della L.R. 30/12/2009, n. 42 e, successivamente, abrogato dalla L.R. 24/07/2017, n. 19, così recitava:

“Art. 6 - Vendita poderi e quote di beni agricoli non assegnati

1. I poderi e le quote provenienti da esproprio o da acquisto da parte dei cessati Enti Riforma e di Sviluppo per finalità di Riforma che sono o che tornano nella disponibilità dell'Alsia sono ceduti ai sensi della legge n. 386/1976 con contratto di vendita per la formazione di impresa diretto coltivatrice, senza l'inserimento del patto di riservato dominio, alle condizioni stabilite dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni.

2. La vendita è operata a favore dei soggetti che alla data di entrata in vigore della L.R. 35/2002 risultano essere detentori e conduttori dei terreni e risultino essere coltivatori diretti o altri manuali ed abituali coltivatori della terra o possedere i requisiti stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Possono essere altresì acquirenti dei fondi i partecipi di cui all'art. 230-bis del c.c.. Restano esclusi dalla previsione del presente comma le situazioni per le quali è già intervenuta una sentenza della magistratura di ogni ordine e grado ovvero penda contenzioso, in tali ipotesi restano ferme le situazioni di fatto e di diritto afferenti al momento dell'attivazione del contenzioso stesso.

3. La detenzione continuata ed attuale è attestata da atti ufficiali dell'Alsia o da atto di notorietà prodotto ai sensi della legislazione vigente.

4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 del presente articolo, necessari per l'acquisto, sono attestati ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 228/2001, o dal comune territorialmente competente o con atto notorio.

5. Per i terreni privi di conduttori o che tornano nella disponibilità dell'Agenzia a seguito di rinuncia o rilascio da parte degli attuali detentori, la vendita è operata a favore dei confinanti secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 228/2001, in mancanza sono favoriti all'acquisto gli imprenditori, giovani e donne e le cooperative agricole.

6. I requisiti per l'acquisto sono certificati ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 228/2001.

7. La scelta dell'acquirente è operata dall'Alsia che vi provvederà sulla base degli indirizzi socio-economici della zona stabiliti dai programmi di sviluppo regionali tenendo conto delle finalità di accorpamento per un migliore assetto fondiario ed economico dell'area e della promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile.”

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