Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 07/08/2002, n. 35; dall’art. 23, comma 1, della L.R. 30/12/2009, n. 42; dall’art. 19, comma 2, L.R. 16 aprile 2013, n. 7 e, successivamente abrogato dall’art. 40, comma 4, della L.R. 24/07/2017, n. 19, così recitava:

“Art. 4 - Cessazione del regime del riservato dominio

1. Il riservato dominio sui terreni assegnati ai coltivatori con contratto di assegnazione e vendita viene a cessare, ai sensi del 2° comma dell'art. 10 della L. n. 386/1976, con il pagamento della 15^ rata del prezzo di vendita.

2. Qualora siano trascorsi trent'anni dalla data di prima assegnazione, l'assegnatario diviene pieno proprietario del fondo corrispondendo all'A.L.S.I.A., in un'unica soluzione, l'ammontare delle rate residue e l'ammontare dei debiti maturati a favore dell'Agenzia, oltre gli interessi legali. L'A.L.S.I.A. provvederà ad attestare tale pagamento con atto pubblico unilaterale di affrancazione.

3. Qualora non siano trascorsi trent’anni dalla data di prima assegnazione l’affrancazione avverrà con le stesse modalità di cui al comma precedente, fatto salvo che il fondo rimarrà sottoposto al regime vincolistico imposto dagli articoli 4 e 5 della legge n. 379/67 sino allo scadere dei trent’anni, con annotazione di tali vincoli sull’atto pubblico di affrancazione.

4. I terreni affrancati dal riservato dominio rimangono sottoposti alle norme della Legge 191/92.

5. Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del comma 2 si applicano le prescrizioni previste al comma 3.

6. Nel caso il fondo venduto e trasferito con patto di riservato dominio ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria risulti abbandonato dall'acquirente prima del pagamento della quindicesima rata prevista dal piano di ammortamento, il contratto è risolto di diritto e il bene rientra nella disponibilità dell'ALSIA per essere destinato a nuova cessione.”

Dalla redazione