Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, della L.R. 07/08/2002, n. 35 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 16/11/2021, n. 48, così recitava:

"Art. 11-bis - Ambito di applicazione

1. Il presente articolo si applica agli immobili (terreni e fabbricati) per i quali in forza dagli strumenti urbanistici sono previste utilizzazioni complementari all'agricoltura ed extragricoli. In particolare sono considerati:

a) immobili con destinazione complementari all'agricoltura i terreni e i fabbricati destinati a sede di impianti, di uffici e loro pertinenze;

b) immobili con destinazione extragricola:

1. i fabbricati, le borgate rurali, i suoli edificati e i suoli edificabili;

2. le scuole rurali e i fabbricati rurali, ad eccezione di quelli che formano parte integrante dei poderi, le corti comuni delle borgate che abbiano perso l'originaria destinazione d'uso;

3. gli immobili che risultino di pregio storico e/o ambientale;

c) tutti gli altri immobili assimilabili alle tipologie previste dalle lettere precedenti."

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