Articolo modificato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 07/08/2002, n. 35 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 16/11/2021, n. 48, così recitava:

"Art. 11 - Criteri di vendita

1. Gli immobili acquisiti dall'ex E.S.A.B. ai sensi delle Leggi di Riforma Fondiaria, di proprietà dell'A.L.S.I.A., per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura e extragricole, detenuti da terzi in virtù di regolari concessioni amministrative oppure senza titolo sono venduti, agli attuali detentori, previo pagamento del pregresso.

2. Quest'ultimo è fissato per gli occupanti senza titolo, per ogni anno di detenzione, nella misura del 3% del prezzo anzidetto per i fabbricati e dell'1% per i suoli edificati, edificabili o per i terreni extragricoli. Mentre per i titoli di concessione, il pregresso da pagare è costituito dai canoni fissati nelle concessioni medesime. Dette somme sono maggiorate degli interessi legali.

3. Gli immobili acquisiti dall'ex E.S.A.B. ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria, di proprietà dell'A.L.S.I.A., per i quali siano consentite utilizzazioni complementari alla agricoltura e extragricole, liberi o disponibili o in possesso di terzi che abbiano rinunciato all'acquisto o che non abbiano accettato il prezzo di vendita, sono venduti con il metodo della gara."

Dalla redazione