Articolo modificato dall’art. 37, comma 1, della L.R. 24/07/2017, n. 19 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 16/11/2021, n. 48, così recitava:

"Art. 20 - Vincoli

1. Gli Enti pubblici ed ecclesiastici cessionari dei beni immobili di cui al precedente art. 19 non possono mutarne la destinazione di pubblico generale interesse e cederne la proprietà prima che siano decorsi 10 anni dalla data di acquisizione.

1-bis. Il trasferimento a terzi della proprietà acquisita ai sensi dell’art. 19, decorsi i termini di cui al precedente comma, può essere esercitato, previa autorizzazione da parte dell’ente cedente, solo nel caso sia venuto meno, per oggettive e motivate circostanze, il pubblico generale interesse."

Dalla redazione