Articolo modificato dall’art. 23, comma 1, della L.R. 30/12/2009, n. 42 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 16/11/2021, n. 48, così recitava:

"Art. 9 - Fondi rustici di piccole dimensioni

1. I terreni agricoli di piccole dimensioni che di per sé non costituiscono minima unità poderale (in linea di massima sino a 0,5 ha) e che per varie cause risultano in possesso di conduttori, sono venduti ai medesimi conduttori con le modalità e i criteri di cui al Titolo I della presente legge."

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