Articolo aggiunto dall’art. 19, comma 1, della L.R. 16/04/2013, n. 7 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 16/11/2021, n. 48, così recitava:

"Art. 3-bis. - Semplificazione delle procedure per l’attuazione della Riforma Fondiaria

1. Per gli immobili provenienti dall’azione di Riforma Fondiaria la cui dismissione è affidata all’ALSIA ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 38/1996, ovvero per i fabbricati costruiti da terzi su aree aventi stessa derivazione, le imposte, le tasse e i tributi sono a carico dei possessori che conducono e detengono gli immobili stessi e beneficiano del loro uso.

2. L’ALSIA, per le finalità di cui al precedente comma 1, entro il termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede a redigere gli elenchi dei beneficiari dei beni ed a trasmetterli ai soggetti impositori competenti per territorio e per materia.

3. I soggetti di cui al precedente comma 1, qualora non risultino possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di cessione dei beni di Riforma Fondiaria, comunque, non potranno avanzare alcuna pretesa all'acquisto. Per gli stessi è altresì esclusa ogni forma di rimborso per quanto versato nel periodo di godimento del bene a titolo di imposta, tassa o tributo e nulla sarà loro dovuto per eventuali miglioramenti o opere realizzate."

Dalla redazione