Comma abrogato dalla L.R. 06/11/2019, n. 22.

Il comma 1 dell’articolo 13 così recitava:

“1. Il comma 2 dell’art. 11 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8 è sostituito dal seguente:

“2. La disposizione di cui al comma 1, lett. b) si applica a condizione che l’istanza di autorizzazione soggetta a PAS rispetti i limiti e le condizioni stabilite all’art. 6.”.”

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