Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2019, n. 22.

L’articolo 11 così recitava:

“Art. 11 - Modifiche ed integrazioni al Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 2260/2010 come modificato dalla D.G.R. n. 41/2016 in attuazione della L.R. n. 8/2012 e s.m.i.

1. All’art. 3 Definizioni del Disciplinare, al comma 1 lettera c) dopo le parole “di cui all’art. 9, comma 3 della legge n. 133/94”, sono aggiunte le seguenti parole “in ogni caso tali unità immobiliari devono risultare anagraficamente sede di residenza e conformi allo strumento vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 19 gennaio 2010 n. 1 e s.m.i.

2. All’art. 4, comma 2, lettera b) le parole “e della volumetria ad esse sottesa in misura superiore al 35%,” sono eliminate.”

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