Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2019, n. 22.

La Sent. Corte Cost. 05/06/2020, n. 106 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

L’articolo 10 così recitava:

1. Al comma 1 dell’art. 38 alla lettera d-ter) le parole “e comunque non inferiore a 200 m” sono sostituite dalle parole “e comunque non inferiore a 150 m”.”

Dalla redazione