Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2019, n. 22.

La Sent. Corte Cost. 05/06/2020, n. 106 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

L’articolo 9 così recitava:

“Art. 9 - Modifiche al paragrafo 1.2.1.4. dell’Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010 n. 1

1. Al paragrafo 1.2.1.4 “Requisiti di sicurezza” alla lettera a-bis) il numero “2,5” è sostituito dal numero “2,0”.”

Dalla redazione