Articolo abrogato ai sensi dell'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 8 - (Modifiche alla l.r. 11/1993)

1. Alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: "Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e pubblicità dei prezzi";

b) al comma 1 dell’articolo 2, all’ultimo periodo, le parole "i prezzi e i dati sulle attrezzature" sono sostituite dalle seguenti: "le caratteristiche";

c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - (Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 comunicano le caratteristiche delle strutture al Dipartimento regionale competente con le modalità previste dall’articolo 6, secondo le tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività, la comunicazione delle caratteristiche delle è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività.

3. In caso di subentro nella gestione, il titolare o il gestore subentrante trasmette una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore.

4. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati.";

d) al comma 1 dell’articolo 6 le parole "entro i termini fissati dall'articolo 3" sono sostituite dalla seguenti: "secondo le tempistiche stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1";

e) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 6 sono abrogati;

f) l’articolo 7 è abrogato;

g) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 - Pubblicità dei prezzi

1. Nelle strutture indicate all’articolo 2, comma 1, lettere a, b e c), i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.

2. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.

3. Il Dipartimento regionale competente predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.";

h) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 48 è abrogata;

i) al comma 1, lettera b), dell’articolo 48 la parola "comunicati" è sostituita dalla seguente: "esposti"."

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