N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 31/12/2007 n.47. L'articolo 74 così recitava: "1. La Regione Abruzzo al fine di conservare i luoghi urbani e rurali e garantire una migliore qualità della vita quale corretto rapporto tra ambiente interno inteso quale abitazione, ed ambiente esterno, inteso quale luogo circostante l'abitazione, consente, nel rispetto delle normative vigenti, a soggetti pubblici la realizzazione di impianti di produzione ad energia tramite conversione fotovoltaica ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione."

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