Articolo abrogato ai sensi dell'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 13 - (Modifiche alla l.r. 45/1982)

1. Alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 45 (Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo), il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e i Condhotel.".

2. Alla l.r. 45/1982, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis - (Condhotel)

1. Le definizioni del Condhotel sono stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

2. Le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di Condhotel sono stabilite con successivi provvedimenti attuativi, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018."."

Dalla redazione