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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 12 - (Modifiche e integrazioni alla l.r. 11/1993)
1. Alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) dopo il comma 2 dell'articolo 10 (Obbligatorietà della classifica) sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui all'articolo 2, compresi gli appartamenti mobiliati per uso turistico disciplinati dall'articolo 32 della l.r. 75/95, devono indicare apposito Codice Identificativo di Riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali e in qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. Il codice identificativo regionale è rilasciato al momento dell'inserimento della anagrafica della struttura sul Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA). La Giunta regionale disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma.
2-ter. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività sono tenuti a pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati.".
2. Alla l.r. 11/1993, dopo il comma 2 dell'articolo 48 (Entità sanzioni amministrative) è inserito il seguente:
"2-bis. I soggetti che contravvengono all'obbligo di riportare il codice identificativo regionale (CIR) di cui all'articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata."."
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