Comma abrogato dall’art. 39, comma 1, della L.R. 29/11/2021, n. 23, così recitava:

“4. La Giunta regionale è altresì autorizzata a operare la medesima riduzione del cinque per cento delle percorrenze chilometriche assegnate ai Comuni ed individuate nell'atto ricognitivo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della L.R. 13/2016, con esclusione di quelle assegnate al Comune dell'Aquila in ragione del particolare assetto urbano conseguente al sisma del 2009. Ai Comuni resta la facoltà di continuare a svolgere lo stesso quantitativo di percorrenze, a titolo di servizi aggiuntivi con oneri posti a carico del proprio bilancio comunale.”

Dalla redazione