Comma abrogato dall’art. 39, comma 1, della L.R. 29/11/2021, n. 23, così recitava:

“3. La rimodulazione dei programmi di esercizio per le finalità di cui al primo comma dovrà prevedere:

a) la riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda attraverso l'eliminazione dei servizi in sovrapposizione, delle corse estive, delle corse festive, delle corse in orario di morbida qualora presentino un'utenza scarsa con un tasso di riempimento medio inferiore a cinque trasportati;

b) la realizzazione di forme di integrazione anche modale dell'offerta di trasporto, dando ove possibile priorità alle modalità di trasporto più ecologicamente sostenibili.”

Dalla redazione