Comma abrogato dall’art. 39, comma 1, della L.R. 29/11/2021, n. 23, così recitava:

“2. Dalla riduzione sono esclusi i servizi minimi extraurbani svolti da imprese che operano in aree montane o a domanda debole e la cui complessiva offerta di trasporto pubblico a carico del Fondo regionale trasporti sviluppa, per azienda, una produzione chilometrica pari a 100.000 Km/anno con una tolleranza in eccesso del dieci per cento.”

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