Comma abrogato dall’art. 39, comma 1, della L.R. 29/11/2021, n. 23, così recitava:

“1. In ragione dei minori trasferimenti statali delle risorse del Fondo nazionale collegati al rispetto dei criteri di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, approva la rimodulazione dei servizi minimi extraurbani regionali in modo da conseguire una riduzione del cinque per cento rispetto alle percorrenze chilometriche risultanti per la medesima tipologia nell'atto di ricognizione adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2016, n. 13 (Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11(Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale) e 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011)).

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