Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1 della L.R. 23/06/2016, n. 18 e, successivamente, abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 06/06/2023, n. 25, così recitava:

"Art. 14 - Revisione legale

1. La revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.

2. Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile; accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'Agenzia in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare alla Giunta regionale ed al Direttore Generale, nella quale siano, inoltre, evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.

3. Il Revisore collabora con il Servizio regionale competente per il controllo di gestione, per il miglior adempimento dei compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e valutativo dalla Commissione consiliare competente per materia.

4. Il Revisore ha l'obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al Servizio regionale competente per il controllo di gestione.

5. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Revisore il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato la revoca, previo parere della Commissione competente per materia, formulato con procedura d'urgenza.

6. Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Agenzia da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Agenzia da adottare secondo le disposizioni di legge."

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