Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, L.R. 27/09/2016, n. 34 e, successivamente, abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 06/06/2023, n. 25, così recitava:

"Art. 15-quinquies - Criteri di gestione

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, l’Agenzia opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale. La Giunta regionale espleta funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e vigilanza nei confronti dell’Agenzia.

2. Nella realizzazione della sua attività, l’Agenzia opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile, nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, l’Agenzia svolge le funzioni di centrale di committenza attraverso l’utilizzo prioritario di forme di comunicazione digitali, anche ai fini dell’ottimizzazione e della celerità delle procedure. A tal fine, incentiva l’utilizzo di tali forme di comunicazione anche da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15 quater."

Dalla redazione