Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1 della L.R. 23/06/2016, n. 18, così recitava:

“Art. 28 - Poteri transitori del Direttore generale

1. Entro 90 giorni dalla nomina, il Direttore generale, con funzioni di Commissario straordinario, provvede alla predisposizione del regolamento e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.

2. Il Commissario straordinario nelle more dell'approvazione del regolamento e della nomina dei revisori dei conti, si avvale della collaborazione della Struttura speciale di supporto Sistema informativo regionale, per assicurare il compimento di tutti gli atti necessari all'avvio dell'Agenzia.”

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