Articolo abrogato ai sensi dell'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 7 - (Regolamento attuativo)

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva il Regolamento attuativo dell’albergo diffuso che specifica, tra l’altro, le modalità e le caratteristiche che definiscono l’albergo diffuso in relazione al centro storico ed al borgo antico, nonché alle aree contermini, in cui lo stesso è insediato."

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