Articolo abrogato ai sensi dell'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 6 - (Procedure)

1. Le procedure inerenti la regolamentazione degli alberghi diffusi sono quelle desumibili dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11  “Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica”, in quanto compatibili."

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