Articolo abrogato ai sensi dell'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 5 - (Politiche di incentivazione alla realizzazione ed alla gestione di alberghi diffusi)

1. La Regione, al fine di favorire ritorni occupazionali ed economici per la visibilità che il modello abruzzese di ospitalità diffusa assicura al territorio regionale, incentiva la realizzazione e la gestione di alberghi diffusi anche attraverso la promozione di una volontà collettiva e di una politica locale volta alla valorizzazione e animazione del patrimonio storico, ambientale e culturale, attraverso iniziative tese a:

a) valorizzare, tramite la chiusura permanente o temporanea del centro storico, del nucleo o borgo alla circolazione automobilistica, l'organizzazione di parcheggi esterni, il trattamento estetico ovvero mimetizzante delle linee aeree elettriche e telefoniche, il recupero degli edifici nel rispetto delle tipologie, tecnologie e dei materiali di finitura tradizionali, il trattamento e lo studio particolare dell'illuminazione pubblica, il trattamento delle insegne pubblicitarie;

b) promuovere l'esistenza di un punto di informazione o accoglienza, l'organizzazione di visite guidate, l'edizione di guide o opuscoli promozionali, l'esistenza di una segnaletica direzionale e informativa;

c) animare il soggiorno del turista attraverso la predisposizione di spazi e strutture per le feste al coperto o all'aperto, l'organizzazione di eventi originali e di qualità anche legati alle tradizioni locali."

Dalla redazione