Articolo abrogato ai sensi dell'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 4 - (Elementi caratterizzanti la localizzazione dell’albergo diffuso)

1. Il contesto in cui è situato l’albergo diffuso è caratterizzato dalla presenza di elementi tipici della tradizione e della cultura del luogo che possono essere fruiti dal turista nell'ambito del proprio soggiorno, suscettibili di valorizzazione, quali:

a) manifestazioni ricorrenti a carattere religioso e civile, come, a titolo esemplificativo, sagre, feste patronali, processioni, rappresentazioni in costume di eventi storici o di momenti della vita pastorale o contadina;

b) presenza di strutture espositive legate alla tradizione agricola, pastorale, artigianale, manifatturiera e produttiva locale, come, a titolo esemplificativo, musei ed esposizioni;

c) presenza di attività commerciali, artigianali o enogastronomiche legate al territorio ed alle sue tradizioni produttive, come, a titolo esemplificativo, laboratori artigianali con vendita al pubblico, commercializzazione di produzioni artigianali, agrituristiche, alimentari ed enogastronomiche locali, attività di ristorazione che offra cucina regionale e prodotti locali.

2. I progetti relativi alla realizzazione di alberghi diffusi sono integrati da appositi programmi o proposte ospitali che documentano la presenza degli elementi della tradizione e della cultura suscettibili di valorizzazione di cui al comma 1, nonché gli interventi e le iniziative da intraprendere per la più ampia diffusione e conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni abruzzesi, quali, a titolo esemplificativo, l’organizzazione di escursioni, gite a tema, itinerari a carattere culturale-religioso, percorsi enogastronomici."

Dalla redazione