Articolo abrogato ai sensi dell'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 3 - (Interventi ed attività ammessi)

1. Gli interventi di recupero e restauro conservativo degli immobili in disuso che costituiscono l’albergo diffuso devono garantire la salvaguardia storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico in cui sono inseriti ed il rispetto dello stile storico, architettonico e decorativo originario che li caratterizza, esclusivamente attraverso l’impiego di materiali di finitura di recupero, al fine di ospitare il cliente in un contesto ambientale di pregio, ricco di storia e tradizioni e consentire allo stesso di vivere una esperienza autentica all’interno del borgo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’albergo diffuso è caratterizzato da uno stile riconoscibile e rispettoso dell’identità del luogo ove è situato ed è dotato di arredi tipici della cultura artigianale o agropastorale del luogo.

3. L’albergo diffuso è compatibile con la destinazione urbanistica turistico-ricettiva e residenziale prevista dalla vigente normativa regionale.

4. In ragione della particolarità e della valenza del contesto architettonico ove l’albergo diffuso è localizzato, che deve essere pienamente salvaguardato, nonché dell’obiettivo strategico volto ad assicurare la rivitalizzazione del relativo tessuto sociale e urbanistico, il regolamento di cui all’articolo 7 può disciplinare deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, quali superfici ed altezze dei vani abitativi esistenti, in quanto prevalente il principio del restauro conservativo e del recupero filologico delle antiche tipologie abitative storiche."

Dalla redazione