Articolo abrogato ai sensi dell'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 2 - (Definizione di albergo diffuso)

1. Si definisce “albergo diffuso” la struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata nei borghi antichi e nei centri storici minori che nel corso del tempo sono stati oggetto di progressivo spopolamento o abbandono anche parziale da parte della popolazione originariamente residente, caratterizzata da unità abitative e da stabili con servizi comuni, quali l’ufficio di ricevimento e portineria, le sale di uso comune, l’eventuale ristorante-bar ed annessa cucina che sono dislocati in più stabili separati, purché ubicati all’interno del perimetro del borgo o centro storico.

2. Le unità abitative sono adibite a camere da letto o alloggi e dotate di arredi, attrezzature e servizi.

3. Gli stabili con i servizi e le unità abitative di un albergo diffuso possono essere di proprietà di soggetti distinti, a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell’albergo diffuso.

4. L’albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, come definiti dalla vigente normativa regionale e può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale."

Dalla redazione