Articolo abrogato dalla L.R. del 12/04/2011 n.9. L’articolo 2 così recitava: “1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 8 della legge 36/1994 riguardante l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, nonché nell'ambito delle attività di programmazione e pianificazione previste dagli artt. 3 e 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, delimita i seguenti ambiti territoriali ottimali rappresentati nella planimetria e nell'elenco dei comuni (allegato sub A) alla presente legge e formarne parte integrante e sostanziale:

ambito territoriale ottimale n. 1 Aquilano

ambito territoriale ottimale n. 2 Marsicano

ambito territoriale ottimale n. 3 Peligno Alto Sangro

ambito territoriale ottimale n. 4 Pescarese

ambito territoriale ottimale n. 5 Teramano

ambito territoriale ottimale n. 6 Chietino.”

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