Articolo abrogato dall’art. 147, comma 1, della L.R. 31/07/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 46 - (Introduzione del comma 43 bis all'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio")

1. All'art. 1, della L.R. 11/2008, dopo il comma 43, è aggiunto il seguente:

"43 bis. (Localizzazioni in aree agricole). È fatto divieto di riconoscere localizzazioni commerciali che sottraggano aree a destinazione d'uso agricolo, così come individuate dagli strumenti urbanistici operanti, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo agricolo".”

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