Articolo abrogato dalla L.R. 31/07/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 2 - Integrazione all’art. 8 della L.R. 10/2006

1. Al comma 1 dell’art. 8 della L.R. 28.3.2006, n. 10 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1999, n. 135 recante: Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114” dopo le parole “Camere di Commercio” sono aggiunte le seguenti parole “Per Organizzazioni o Associazioni, aventi sede in ogni Provincia della Regione, si intendono quelle che hanno specifica identità in ambito di ciascun territorio provinciale, come entità locale, anche se ricomprese in una più ampia struttura. La rappresentanza presso le Camere di Commercio, quale condizione essenziale per l’affidamento, deve intendersi riferita alle organizzazioni o associazioni sopra indicate, non necessariamente coincidenti con la sola categoria deputata alla gestione di fiere e mercati, ma di soggettività nel cui ambito risulti la categoria del settore del commercio su area pubblica.””

Dalla redazione